Riteniamo utile rammentare a tutte le Società quanto previsto dalla vigente normativa (art. 103 bis delle N.O.I.F.) in merito a quanto in oggetto:
Comma 5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2018). Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.
L’operazione telematica deve essere avviata dalla società CEDENTE (cioè la titolare del vincolo).