LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI Calciatori/calciatrici (C11) e giocatori/giocatrici (C5) “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”

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LISTE DI SVINCOLO

ART. 107 DELLE NOIF: DAL 1° AL 14 LUGLIO 2023 (ore 19:00)

Si informano le Società affiliate che, all’interno dell’Area Società, è predisposta la sezione, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli “Dilettanti” nel periodo che intercorre tra sabato 1° e venerdì 14 luglio 2023 (ore 19) ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F.

Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.

La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” riportante l’elenco dei propri calciatori e calciatrici svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del documento.

Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 15 luglio 2023.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:

Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.:

a) da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);

b) …omissis…

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.:

a) da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);

b) …omissis…

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario). Se il calciatore o la calciatrice minore non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di residenza e stato di famiglia.

Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line.

La Società Cedente è pregata di limitarsi a produrre il trasferimento, evitando di porre il calciatore o la calciatrice anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi.

Si ricorda che, in base alla modifica apportata all’Art. 45 comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società possono tesserare nella medesima stagione sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l’attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l’attività di Calcio a 5.