Decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137: le misure di interesse del mondo sportivo

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In considerazione di quanto disposto dal DPCM del 24 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137 che prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto-legge entra in vigore da quest’oggi, venerdì 29 ottobre, e sarà presentato ai due rami del Parlamento per la sua trasformazione in legge.

Qui di seguito le misure che interessano particolarmente i lavoratori e le associazioni operanti nel settore sportivo, per ulteriori approfondimenti invitiamo alla lettura integrale del testo.

Art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Per far fronte alla crisi economica delle ASD e SSD in conseguenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Art. 17. (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Ulteriori misure che potrebbero interessare

Art. 8. (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)

Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.