Si ritiene utile evidenziare che a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020, tenuto conto della modifica all’ Art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. (C.U. 325, 351 della L.N.D. e 115/A, 135/A della F.I.G.C.), le Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, quindi, entro il 31 gennaio 2020, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE per l’attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all’UE/EEE per l’attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.
La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..