Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:
… omissis …
- b) da lunedì 2 dicembre 2019 a LUNEDI’ 23 DICEMBRE 2019 (ore 19)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.l.F.)
Le liste di trasferimento devono essere prodotte seguendo la consueta procedura on-line.
Si ricorda che:
- Per i calciatori di nazionalità straniera, la data di decorrenza dei trasferimenti è quella di approvazione da parte dell’organo autorizzato, e dal giorno successivo il calciatore potrà essere regolarmente utilizzato;
- Per i calciatori di nazionalità italiana, la data di decorrenza dei trasferimenti è quella determinata dall’apposizione della firma digitale e, dal giorno successivo il calciatore potrà essere regolarmente utilizzato a patto che la pratica non presenti errori di alcun tipo. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore la cui pratica di tesseramento/trasferimento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali.
L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore stesso. Se il calciatore non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario). Se il calciatore minore non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di residenza e stato di famiglia.
Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line.
La Società Cedente è pregata di limitarsi a produrre il trasferimento, evitando di porre il calciatore anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi.
Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall’ Art. 95 comma 2 delle N.O.I.F. secondo cui nella stessa stagione sportiva un calciatore / calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.
Art. 103 bis delle N.O.I.F. (Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo)
Si ritiene utile sottolineare che, successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi, rispetto al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti sia a favore di Società professionistiche sia a favore di Società dilettantistiche.