Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:
Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Il trasferimento di un calciatore o di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.
L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario). Se il calciatore o la calciatrice minore non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di residenza e stato di famiglia.
Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line.
La Società Cedente è pregata di limitarsi a produrre il trasferimento, evitando di porre il calciatore o la calciatrice anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi.