Si ritiene utile fare chiarezza in merito all’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico in seguito alla modifica dell’Art. 39 delle N.O.I.F. (C.U. 351 L.N.D. e 135/A F.I.G.C.).
Il nuovo testo precisa che l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo a quello di dematerializzazione delle pratiche di tesseramento e trasferimento tramite firma digitale e, per i calciatori il cui tesseramento/trasferimento è soggetto alla autorizzazione della F.I.G.C. dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo restando quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, la relativa normativa:
Stranieri
La decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o rinnovi) è quella della data di approvazione (convalida da parte dell’organo autorizzato), pertanto l’utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo.
Italiani
Per quanto riguarda, invece, i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo e l’utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all’apposizione della stessa.
Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.
Pertanto, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali.