TENUTA DA GIUOCO DEL CALCIATORI

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A seguito di alcune richieste di delucidazioni si ritiene utile precisare che la recente modifica all’art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. riguardante la tenuta da giuoco dei calciatori attiene esclusivamente alle Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B che ne ha fatto richiesta.

Si ricorda in proposito che le Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva, usufruiscono di una deroga da parte della F.I.G.C. in ordine alle ancora immutate disposizioni del citato art. 72 N.O.I.F., nei contenuti di competenza.

Per opportunità si trascrive qui di seguito quanto riportato al punto 20) del comunicato ufficiale n.1 del Comitato Regionale, pubblicato l’1 luglio 2019:

“Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.”