PRECISAZIONI TENUTA DA GIOCO DEI CALCIATORI (ART.72 DELLE NOIF)

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Si reputa opportuno segnalare che la recente modifica all’art. 72, delle N.O.I.F., introdotta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. Roberto Fabbricini (comunicato ufficiale FIGC N. 55 del 24 Agosto 2018, riportato dalla LND su proprio Comunicato Ufficiale N. 85 del 24 Agosto 2018), attiene esclusivamente alle Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A che ne ha fatto richiesta.

Si ricorda, in proposito, che la Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva, usufruiscono di una deroga in ordine alle ancora immutate disposizioni dell’art. 72, delle N.O.I.F., nei contenuti di competenza.

Per tale motivo, vale per le Società della L.N.D. quanto disposto al punto 19 (maglie da gioco) del Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti che recita testualmente:

“…OMISSIS…

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.”