Novità sul tesseramento dei “giovani” e dei “giovani dilettanti” – Abbassamento della durata del vincolo dei calciatori e calciatrici

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Si informano le Società che, la Lega Nazionale Dilettanti, tramite il proprio Comunicato Ufficiale n. 107 del 16/06/2022, ha reso note le modifiche degli artt. 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F.

Nello specifico, le novità introdotte risultano essere le seguenti:

Art. 31 – I calciatori “giovani”

Comma 1: Il nuovo testo prevede che “sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto anagraficamente l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

La modifica al comma 1 sopra riportata entrerà in vigore dal 1° Luglio 2022, salvo quanto indicato dalla norma transitoria prevista per la stagione sportiva 2022/2023, in cui le società di Puro Settore Giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006.

Art. 32 – I calciatori “giovani dilettanti”

La modifica introdotta al Comma 1 prevede che i calciatori e le calciatrici:

  1. che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la Società della Lega Nazionale Dilettanti o con le Società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
  2. che al 1° Luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età assumeranno con la Società della Lega Nazionale Dilettanti o con le Società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quale si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

La modifica al comma 1 sopra riportata entrerà in vigore dal 1° Luglio 2022, salvo quanto indicato dalla norma transitoria prevista per la stagione sportiva 2022/2023, in cui ai calciatori e calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006 sarà consentito assumere vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Art. 32 bis – Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

Il nuovo comma 1 prevede che i calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

La modifica sopra indicata entrerà in vigore dal 1° Luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’Art. 32 delle NOIF, mentre per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’Art. 32 vigente fino al 30 giugno 2022, dal 1° Luglio 2023.

Si riporta il Comunicato Ufficiale n. 107 della L.N.D. con sopra indicate, nello specifico, le novità introdotte.