LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI Calciatori/calciatrici (C11) e giocatori/giocatrici (C5) “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”

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LISTE DI SVINCOLO (ART. 107 DELLE NOIF): DAL 1° AL 23 LUGLIO 2025

Si informano le Società affiliate che, all’interno del Portale L.N.D. riservato, è predisposta la sezione, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro sportivo, nel periodo che intercorre tra martedì 1° e mercoledì 23 luglio 2025 ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F.

Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.

La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” riportante l’elenco dei propri calciatori e calciatrici svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del documento.

Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 24 luglio 2025.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento e cessione del contratto dei calciatori e delle calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:

Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.: da martedì 1° luglio 2025 a martedì 30 settembre 2025

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.: da martedì 1° luglio 2025 a martedì 30 settembre 2025.

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale.