A seguito DL 30 novembre 2020 , n. 157 c.d. “Decreto Ristori-quater” è estesa anche al mese di dicembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e 17, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”.
Come nel precedente DL del “Decreto Ristori” l’indennità è riconosciuta nella misura di € 800,00 a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.
E’ bene rammentare che tale indennità:
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute Spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 170 milioni per il 2020), previa:
- apposita domanda da presentare entro il 7.12.2020. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre, per i quali permangono i requisiti, l’indennità è erogata automaticamente anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di presentare un’ulteriore domanda. Ai fini dell’erogazione delle predette indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.11.2020 e non rinnovati;
- autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.