ll “Decreto Ristori” ha previsto, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), un contributo a fondo perduto.
A CHI E’ DESTINATO?
Spetta alle ASD e SSD che alla data del 25 ottobre 2020:
– hanno la Partita IVA attiva;
– svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:
– 931110 – Gestione di stadi
– 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
– 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
– 931200 – Attività di club sportivi
– 931300 – Gestione di palestre
– 931910 – Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
– 931999 – Altre attività sportive nca
– hanno avuto un calo del fatturato e dei corrispettivi superiore ai due terzi tra aprile 2020 e aprile 2019
Per le ASD e SSD che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 non viene richiesto il requisito del calo del fatturato.
Il Contributo a Fondo Perduto spetta anche alle ASD e SSD senza scopo di lucro che determinano il reddito in modo forfettario ai sensi della Legge n.398 del 1991.
I ricavi che devono essere considerati per usufruire del Contributo a Fondo Perduto sono quelli ai fini IRES.
COME VIENE EROGATO?
Il Contributo a fondo Perduto viene erogato in due modalità:
– automaticamente, per coloro che l’avevano già ricevuto con il Decreto Rilancio, senza necessità di fare istanza, con accredito sul conto corrente comunicato, entro il 15 novembre.
– su istanza apposita da inoltrare attraverso un intermediario abilitato tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, non appena verranno chiarite le modalità operative necessarie per poterla presentare. In questo caso le ASD e SSD riceveranno il Contributo a Fondo Perduto presumibilmente entro il 15 dicembre.
A QUANTO AMMONTA?
Il Contributo a Fondo Perduto è determinato applicando una percentuale alla perdita di fatturato e dei corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 come segue:
– venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
– quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
– dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione e fino a cinque milioni di euro nel periodo precedente.
Il Contributo a Fondo Perduto per le ASD e SSD non potrà essere inferiore ai 2.000 euro e superiore ai 150.000 euro.
Art. 3 – Fondo di sostegno per ASD e SSD
E’ costituito un fondo di 50 milioni di Euro per il sostegno delle ASD e SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive; i relativi criteri di ripartizione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.
Art. 8 – Credito imposta canoni di locazione
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda riferito ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che svolgono una attività compresa nei codici ATECO previsti dall’allegato 1 (quindi i medesimi destinatari del contributo a fondo perduto di cui al punto precedente).
Per poter usufruire del credito d’imposta sono applicabili le medesime condizioni previste dal “vecchio” credito d’imposta sulle locazioni ovvero:
- riduzione del fatturato dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 di oltre il 50% rispetto ai medesimi mesi del 2019. Anche in questo caso non è richiesta la riduzione del fatturato per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi;
- occorre che detti canoni di locazione siano stati pagati.
L’uso dell’espressione “Imprese” e la limitazione a soggetti con specifici codici ATECO fa ritenere che il beneficio non spetti agli enti non commerciali, esempio associazioni che, infatti, non esercitano attività commerciale in maniera prevalente (condizione da verificare).