DECRETO “RILANCIO” – LE DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA’ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 128 – S.O. n. 21 – del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il D.L. n.34 del 19 maggio 2020, cd. “Rilancio”.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano principalmente le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche e, successivamente, le più significative tra quelle che interessano la generalità dei contribuenti e, quindi, anche le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SPORT

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla “Sport e Salute SpA” un’indennità pari a 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI,  il CIP le FSN, gli EPS, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già prevista per il mese di marzo 2020 dall’art. 96 del D.L. n.  18 del 17 marzo 2020.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla SpA Sport e Salute.

Con Decreto del Ministero Economia e Finanze di concerto con l’Autorità delegata in materia di Sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e i casi di esclusione.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui al citato art. 96, l’indennità stessa, per i mesi di aprile e maggio 2020, è erogata senza necessità di ulteriore domanda.

Con il comma 7 dell’art. 98 è stato poi stabilito che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione

Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane

Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2019 (art. 156)

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle  dichiarazioni dei redditi presentate. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi entro il 31 luglio2020 e le amministrazioni competenti procedono all’erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.

Disposizioni in tema di impianti sportivi (art. 216)

 Con il comma 1, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici, già sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020 per effetto dell’art. 95, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2020.

I versamenti andranno effettuati, anziché, come in precedenza previsto, entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione entro il 31 luglio2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Con il comma 2, in ragione della sospensione delle attività sportive, è previsto che i soggetti concessionari degli impianti sportivi pubblici possano sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione dei rapporti concessori, in scadenza entro 31 luglio 2023, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati e programmati. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto e il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori.

Il comma 4 prevede, stante la sospensione delle attività sportive, che, relativamente al contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi,possa essere dal conduttore richiesta, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva prova contraria di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Infine, il comma 5 prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo e, pertanto, i soggetti acquirenti possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per il periodo di sospensione dell’attività sportiva allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla data di cessazione delle misure di sospensione dell’attività, a decorrere dal mese di marzo 2020.

Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (art. 217)

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, determinatasi in ragione delle misure adottate a causa del COVID 19, è previsto che una quota della raccolta delle scommesse sportive venga destinata sino al 31 dicembre 2021 alla costituzione del “Fondo per il rilancio del settore sportivo nazionale”. Le risorse sono destinate a misure di sostegno e ripresa del movimento sportivo. Dalla data di entrata in vigore del Decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito nella misura dello0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere, comunque in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020 e a 50 milioni di euro per l’anno 2021, salvo riduzioni qualora l’ammontare delle scommesse fosse inferiore alle somme iscritte al Fondo.

Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici (art. 218)

In previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le Federazioni Sportive Nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del lockdown, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, onde evitare la paralisi dell’ordinamento previsto, è stabilito che la competenza degli Organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di Garanzia dello Sportdel C.O.N.I. che decide in via definitiva sui ricorsi, omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, entro il termine perentorio di 15 giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto. La decisione è impugnabile presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ed in appello presso il Consiglio di Stato.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GENERALITA’ DEI CONTRIBUENTI

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (Art. 27)

Non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento della prima rata dell’acconto dovuto per il medesimo periodo.

Non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è, comunque, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Ad es., per le ASD e SSD con esercizio sociale al 30 giugno 2020 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019), non è dovuto il versamento a saldo del periodo d’imposta 2019 (2019/2020), versamento che va effettuato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e, cioè, entro il 31 dicembre 2020; del pari, non è dovuto l’importo della prima rata d’acconto IRAP per  il periodo 2020 (2020/2021) che andrebbe pagata entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020. Va, però, comunque, pagata, sempre con riferimento ai soggetti con esercizio sociale al 30 giugno, entro il 31 maggio 2020, la seconda rata d’acconto IRAP del periodo d’imposta 2019 (2019/2020), in scadenza entro l’undicesimo mese dalla chiusura dell’esercizio 30 giugno 2019. In effetti, detti soggetti, per il periodo d’imposta 2019 (2019-2020), se sono stati corrisposti entrambi gli acconti nella misura del 100%, a dicembre 2019 e a maggio 2020, a prescindere dalla disposizione dell’art. 24, non dovrebbero, comunque, versare alcun importo a saldo per il 2019, salvo il caso di un aumento per detto periodo della base imponibile; saranno, invece, esonerati, soltanto, dal versamento della prima rata dell’acconto IRAP (40%) per il 2020, che sarebbe andato in riscossione entro il 31 dicembre 2020.

La disposizione si applica a tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ad eccezione delle imprese di assicurazione, delle amministrazioni pubbliche e delle banche.

Contributo a fondo perduto (art. 25)

E’ prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il contributo spetta a condizione che fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate un’istanza con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. All’istanza va allegata autocertificazione attestante che i soggetti richiedenti nonché i soggetti sottoposti alla verifica antimafia non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Qualora emerga dai riscontri la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo con sanzioni e interessi. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione non veritiera della regolarità antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul c/c bancario o postale intestato al beneficiario.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettantesi applica l’art. 316-ter Codice Penale (reclusione da sei mesi a tre anni).

Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, di categoria catastale C1, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo. Il credito spetta anche agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati  allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito è commisurato all’importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Ai soggetti esercenti attività economica spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per utenze diverse dagli usi domestici (art. 30)

L’intervento riguarda la componente fissa della fattura energetica per i clienti non domestici alimentati a bassa tensione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte delle Regioni e Province autonome (art 54);

Aiuti sotto forma di garanzie da parte delle Regioni e Province autonome sui prestiti alle imprese (art. 55);

Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per prestiti alle imprese (art 56);

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti (art.56).

 Modifiche all’art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 68)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID 19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane. E’ riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Trattamenti di integrazione salariale per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti

 dalle Regioni: sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro (art. 71)

Le imprese che dovranno ricorrere alla cassa in deroga oltre le prime 9 settimane, dovranno farne domanda direttamente all’INPS e non più alle Regioni, entro 15 giorni dalla sospensione dell’attività. L’INPS avrà 15 giorni di tempo per autorizzare domande e anticipare il 40% delle ore autorizzate. Il saldo del restante importo avverrà all’invio della documentazione con le ore di Cig effettivamente usufruite.

Modifiche agli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/20 in materia di congedi a dipendenti (art. 72)

Il periodo di congedo parentale del quale possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore a 12 anni sale a 30 giorni ed è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il congedo può essere fruito dal 5 marzo al 31 luglio 2020. In alternativa, il bonus baby sitter sale da 600,00 a 1.200,00 euro e la somma potrà essere utilizzata direttamente anche per l’iscrizione ai centri estivi, ma in tal caso c’è incompatibilità con il bonus asilo nido.

Indennità per professionisti e titolari di partita IVA (art. 84)

Anche per il mese di aprile 2020 è prevista l’erogazione di euro 600,00 ai titolari di Partita IVA, già prevista dall’art. 27 del D.L. n. 18 del 2020.

Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno subitoriduzione del 33% del reddito nel 2° bimestre 2020 rispetto al 2° bimestre 2019,è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000,00 euro. Il soggetto deve presentare domanda all’INPS; la domanda che viene poi inviata all’Agenzia delle Entrate la quale verifica i requisiti e comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sul reddito.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione.

Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)

Dal 1° giugno al 15 luglio 2020 potranno essere presentate dai datori di lavoro istanze di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso con cittadini stranieri privi di permesso di lavoro o con cittadini italiani. La domanda dovrà essere prodotta, se trattasi di lavoratori italiani, all’INPS e, se trattasi di lavoratori stranieri, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Inoltre, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, finalizzato alla ricerca di una regolare occupazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, all’assistenza di persone disabili e al lavoro domestico per sostegno familiare.

Finanziamento dei centri estivi (art. 105)

E’ prevista un quota di risorse a favore dei Comuni per potenziare i centri estivi diurni e i centri con funzioni educative e ricreative destinati a bambini/e dai 3 ai 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020.

Ecobonus e sismabonus al 110% (art. 119)

E’ previsto un superbonus del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di qualificazione energetica e antisismica in immobili adibiti a prima casa. E’ possibile cedere il credito maturato a banche e lo sconto in fattura che consente alle famiglie ed ai condomini di ricevere lo sconto direttamente nella fattura emessa dall’impresa che ha eseguito i lavori.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico, alle Associazioni ed agli altri enti privati, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le condizioni le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese; è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)

Sono definitivamente soppresse le cd. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di quelle di accise su taluni prodotti carburanti.

 Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

E’stata stabilita la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti arti e professioni e, tra l’altro, degli enti non commerciali, quali le ASD, in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.

Le spese ammissibili al credito d’imposta sono quelle sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l’Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l’art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020

Proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)

I versamenti in autoliquidazione sospesi ai sensi dell’art. 18, commi da 1 a 6, del D.L. 8 aprile 2020, vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Trattasi:

  • delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR 600/1973, e cioè, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e addizionali regionali e comunali, relative ai mesi di aprile e maggio;
  • dell’IVA;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 (comma 1), e con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una perdita del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto ai mesi di marzo e aprile

La sospensione opera anche per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Con l’art. 18 del D.L. n. 23/2020 la ripresa dei versamenti, ora prorogata al 16 settembre 2020, eraprevista entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili a decorre dallo stesso mese di giugno 2020.

Il comma 2 dell’art. 126 prevede, poi, che i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, non sono assoggettati dal sostituto d’imposta alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973, (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni), in quanto, ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,  il sostituto è stato esonerato dall’obbligo della ritenuta su esplicita richiesta del lavoratore-sostituito, debbano provvedere a versare l’ammontare delle medesime ritenute in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili,di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.

La sospensione opera soltanto nei confronti del lavoratore sostituto con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 (art. 127)

Il comma 1 apporta modifiche all’art. 61 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevedendo, tra l’altro, – (comma 4 D.L. n. 18/20)- che i versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR 600/73, operate in qualità di sostituti d’imposta dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal  2 marzo al 30 aprile 2020, nonché i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, dovuti, tra l’altro, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche nonché dai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, già in precedenza fissati per il 31 maggio 2020, potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Invece, per quanto riguarda soltanto le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti  di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni Sportive professionistiche e dilettantistiche, (comma 5 D.L. n. 18/2020) questi soggetti potranno sospendere i versamenti di cui sopra, fino al 30 giugno 2020, anziché fino al 31 maggio 2020, e la ripresa della riscossione è spostata dal 30 giugno al 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo.

Infine, sono effettuati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate mensili, i versamenti di auto liquidazione, scaduti nel periodo 8 – 31 marzo-2020, delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (comma 5 art. 62 d.l. 18/2020).

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F 24 (art 147)

A decorrere dal 2020 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi, previsto dall’art. 34, comma 1 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, compensabile in F 24 è elevato da 700mila euro a un milione di euro.

Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento (art. 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta.

Misure per il turismo e cultura (art.176)

E’ riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40 mila euro, un credito relativo al periodo d’imposta 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in Italia dalle imprese turistiche ricettive, dagli agriturismo e dai bed&breakfest.

L’importo massimo di 500,00 euro scende a 300,00 euro per nuclei familiari di due persone e a 150,00 euro per singola persona.