Chiarimenti in ordine all’applicazione della norma transitoria dell’art. 32 delle N.O.I.F. e sulla continuità del vincolo di tesseramento

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Con riferimento a quanto in oggetto, si informano le Società sul contenuto dei pareri forniti dalla Segreteria Generale della F.I.G.C. su quesiti specifici richiesti dalla L.N.D. e riferiti alle procedure applicative inerenti la norma transitoria indicata nell’art. 32 delle N.O.I.F. e sulla continuità del vincolo di tesseramento.

  • Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo definitivo ad altra Società in ambito dilettantistico, il tesseramento intervenuto con la nuova società viene disciplinato dalla nuova normativa e non più da quella transitoria;
  • Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società in ambito dilettantistico, alla fine del prestito, il rientro a pieno regime del calciatore alla società titolare del tesseramento in continuità al 1° Luglio 2023, consente alla Società originaria di avvalersi della disciplina transitoria sopra richiamata;
  • Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 hanno sottoscritto con la medesima Società un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il tesseramento in continuità permane, secondo le previsioni della norma transitoria di cui all’art. 32 delle NOIF, quindi fino alla scadenza del vincolo al 30/06/2025 o al 30/06/2026 (a seconda dei casi). Resta ferma, ovviamente, per il calciatore/calciatrice, la possibilità di svincolarsi ai sensi dell’art. 106, lettera h), nella/e stagione/i in cui è privo/a di contratto.
  • Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo definitivo ad altra Società in ambito dilettantistico, sottoscrivendo con quest’ultima un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il tesseramento intervenuto con la nuova società viene disciplinato dalla nuova normativa e non più da quella transitoria;
  • Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società, sottoscrivendo con quest’ultima un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il rientro a pieno regime del calciatore alla società titolare del tesseramento in continuità al 1° Luglio 2023, consente alla Società originaria di avvalersi della disciplina transitoria sopra richiamata;

Ciò premesso, si può ottenere la seguente sintesi in relazione alla posizione dei soggetti in continuità di tesseramento alla data del 1° Luglio 2023:

Tipo di movimento del calciatore/calciatrice nella stagione sportiva 2023/2024 Cosa accade al calciatore/calciatrice al termine della stagione sportiva 2023/2024
Contratto di lavoro sportivo con la stessa Società Al termine del contratto ripristina la continuità di tesseramento
Trasferimento definitivo verso altra Società Perde la continuità di tesseramento

 

Trasferimento temporaneo Al termine del prestito rientra con la Società cedente in continuità di tesseramento