Con riferimento a quanto in oggetto, si informano le Società sul contenuto dei pareri forniti dalla Segreteria Generale della F.I.G.C. su quesiti specifici richiesti dalla L.N.D. e riferiti alle procedure applicative inerenti la norma transitoria indicata nell’art. 32 delle N.O.I.F. e sulla continuità del vincolo di tesseramento.
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo definitivo ad altra Società in ambito dilettantistico, il tesseramento intervenuto con la nuova società viene disciplinato dalla nuova normativa e non più da quella transitoria;
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società in ambito dilettantistico, alla fine del prestito, il rientro a pieno regime del calciatore alla società titolare del tesseramento in continuità al 1° Luglio 2023, consente alla Società originaria di avvalersi della disciplina transitoria sopra richiamata;
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 hanno sottoscritto con la medesima Società un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il tesseramento in continuità permane, secondo le previsioni della norma transitoria di cui all’art. 32 delle NOIF, quindi fino alla scadenza del vincolo al 30/06/2025 o al 30/06/2026 (a seconda dei casi). Resta ferma, ovviamente, per il calciatore/calciatrice, la possibilità di svincolarsi ai sensi dell’art. 106, lettera h), nella/e stagione/i in cui è privo/a di contratto.
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo definitivo ad altra Società in ambito dilettantistico, sottoscrivendo con quest’ultima un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il tesseramento intervenuto con la nuova società viene disciplinato dalla nuova normativa e non più da quella transitoria;
- Per i calciatori che, al 1° Luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30/06/2025 o 30/06/2026) e nel corso della stagione sportiva 2023/2024 sono stati trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società, sottoscrivendo con quest’ultima un contratto sportivo in scadenza al 30/06/2024, con il conseguente passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”, il rientro a pieno regime del calciatore alla società titolare del tesseramento in continuità al 1° Luglio 2023, consente alla Società originaria di avvalersi della disciplina transitoria sopra richiamata;
Ciò premesso, si può ottenere la seguente sintesi in relazione alla posizione dei soggetti in continuità di tesseramento alla data del 1° Luglio 2023:
Tipo di movimento del calciatore/calciatrice nella stagione sportiva 2023/2024 | Cosa accade al calciatore/calciatrice al termine della stagione sportiva 2023/2024 |
Contratto di lavoro sportivo con la stessa Società | Al termine del contratto ripristina la continuità di tesseramento |
Trasferimento definitivo verso altra Società | Perde la continuità di tesseramento
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Trasferimento temporaneo | Al termine del prestito rientra con la Società cedente in continuità di tesseramento |