Chiarimenti in ordine alla fruizione del contributo a fondo perduto art.25 D.L. 19 maggio 2020, n.34

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Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020, ed ha precisato, al punto 2.5, che possono fruire del contributo anche gli Enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa compresi gli Enti del Terzo Settore. Possono accedere al beneficio, tra l’altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991.

Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l’Agenzia ritiene che per gli Enti non commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza IRES.

Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).

Ne consegue che per la parte relativa all’attività commerciale, le ASD devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

A titolo esemplificativo, se una ASD consegue nel periodo d’imposta 2019 ricavi commerciali pari ad euro 390 mila e ricavi decommercializzati pari a 30 mila euro, ai fini del calcolo del contributo spettante si applicherà la percentuale del 20% avendo avuto nel 2019 ricavi commerciali inferiori alla soglia di 400 mila euro.

Pertanto, se la medesima ASD ha realizzato:

nel mese di aprile 2020 ricavi commerciali pari a 15 mila euro e ricavi decommercializzati pari a 20 mila euro;

nel mese di aprile 2019, ricavi commerciali pari a 50 mila euro e ricavi decommercializzati pari a 6 mila euro,

il credito spettante sarà determinato applicando l’aliquota del 20% su 35 mila ovvero sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (euro 50 mila) e quello di aprile 2020 (euro 15 mila) e, quindi, sarà pari a 7 mila euro.

I soggetti che determinano il reddito in modo forfettario (L. 398/91) dovranno indicare nel rigo RG, colonna 7, del Modello Redditi enti non commerciali, il totale dei ricavi.

Si ricorda che il contributo va richiesto inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello a far tempo dal 15 giugno 2020, e non oltre il 13 agosto 2020.

Per eventuali ulteriori chiarimenti le Società potranno utilizzare l’indirizzo e-mail assistenzafiscale.piemonte@lnd.it