CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI STRANIERI/E: NUOVE DISPOSIZIONI SUL PRIMO TESSERAMENTO

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Si informano le Società che, a partire dal 1° Luglio 2022, verrà modificato il flusso di lavoro delle pratiche riferite al tesseramento dei calciatori e delle calciatrici minori stranieri/e di età compresa tra i 10 e i 18 anni non compiuti (provenienti da federazioni estera e/o mai tesserati estero) mediante l’applicazione dell’Art. 19 comma 2 lettera (a) della FIFA (Regulations on Status and Transfer of Players) la cui competenza rimarrà comunque in capo alla Commissione Minori della FIGC.

La SOLA eccezione che sarà oggetto di tale modifica è quella prevista dall’ART. 19 comma 2 lett. (a) ossia quella per cui “i genitori del calciatore si trasferiscono nel paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio”.

Si precisa che, a livello operativo e di procedure da utilizzare non cambierà nulla, poiché tale modifica interesserà, nello specifico, esclusivamente il flusso di lavoro delle singole pratiche.

Infatti, se in passato era la sola Commissione Minori della F.I.G.C a prendere in carico, esaminare ed autorizzare le singole pratiche depositate sul portale servizi FIGC, a partire dal 1° Luglio, al fine di velocizzare le procedure di tesseramento, e ridurre così le tempistiche di lavorazione, tutte le pratiche interessate dall’opzione sopra indicata e depositate dalle Società mediante la piattaforma federale, per poter essere approvate dalla Commissione Minori Federale, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal Comitato Regionale / Divisione / Dipartimento di competenza.

Il Comitato Regionale esaminerà, quindi, la documentazione depositata dalle Società verificando che sia completa e conforme alle vigenti normative federali e, nel caso risulti corretta, provvederà alla relativa trasmissione alla Commissione Minori per il parere definitivo.

Se, invece, dall’analisi dei documenti allegati, gli stessi risulteranno incompleti e/o non conformi, provvederà alla richiesta di integrazione alla Società, mediante la segnalazione della rispettiva anomalia, che sarà visibile e consultabile all’interno della propria area riservata.

Sulla base delle nuove disposizioni operative, gli interlocutori ed il flusso di lavoro nel tesseramento dei calciatori e calciatrici minori attraverso l’eccezione 2A) saranno:

1.La società depositerà attraverso il portale servizi F.I.G.C. (https://portaleservizi.figc.it/) la pratica di tesseramento relativa all’eccezione 2A ed il Comitato Regionale di competenza provvederà ad analizzare la documentazione per la prevalutazione.

2.Il Comitato provvederà alla richiesta di integrazione nel caso in cui la documentazione sia ritenuta incompleta o eventualmente al rigetto dell’istanza.

Nel caso in cui quanto prodotto dalla Società venga, invece, reputato conforme alla normativa vigente, vi sarà la trasmissione da parte Comitato Regionale alla Commissione Minori FIGC.

3.La Commissione Minori FIGC, a seguito della valutazione di quanto prodotto, procederà a:

  • Nuova richiesta integrazione al Comitato Regionale di competenza se ritenuta non idonea (che avrà il compito di trasmettere la richiesta alla Società e successivamente di inviare la nuova documentazione ricevuta dalla Società alla Commissione Minori FIGC);
  • Richiesta Transfer/Deroga SGS nei casi previsti dalle normative vigenti;
  • Approvazione o respingimento definitivo;

Si sottolinea che la decorrenza del tesseramento degli atleti sarà sempre quella rilasciata dalla Commissione Minori a seguito dell’approvazione definitiva della relativa pratica.

Si pubblica, in allegato, una breve guida redatta dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. per il supporto nella creazione e gestione delle pratiche di tesseramento sopra indicate.

Per ulteriori chiarimenti sarà possibile contattare l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale al seguente indirizzo mail: tesseramento.piemonte@lnd.it

GuidaPortaleServiziFIGC_PraticheMinori_ART.19Eccezione2A