AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI MINORENNI STRANIERI/E

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Si informano le Società che è stata attuata, da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C, una revisione della documentazione da presentare durante il processo di primo tesseramento dei calciatori e delle calciatrici minorenni stranieri/e, con particolare riferimento all’Art. 19 comma 2 lettera a) Regolamento FIFA, per il quale “i genitori del calciatore si trasferiscono nel paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio”.

Si ricorda che, a livello operativo e di procedure da utilizzare, tali pratiche devono essere generate tramite il portale servizi della FIGC, raggiungibile al link (https://portaleservizi.figc.it/).

Sulla base delle nuove disposizioni operative, si riporta la lista aggiornata della documentazione che andrà allegata, ai fini della corretta valutazione, in sede di deposito delle istanze sopra indicate:

ART. 19 COMMA 2 LETTERA (A) Regolamento FIFA

  • MODULO DI TESSERAMENTO

Il documento viene generato direttamente dal portale una volta compilata l’anagrafica del calciatore. Si richiama l’attenzione delle Società alla corretta indicazione dello Status del giocatore in base all’età (Settore Giovanile o Dilettante).

Si ricorda, infine, che il modulo deve riportare la firma del calciatore, degli esercenti la potestà genitoriale e del Legale Rappresentante della Società.

(Per i calciatori minori di anni 16 il modulo di tesseramento SGS può essere firmato anche da un solo genitore esercente la potestà genitoriale).

  • DICHIARAZIONE TESSERATO / MAI TESSERATO PRESSO FEDERAZIONI ESTERE

Il documento viene generato direttamente dal portale una volta compilata l’anagrafica del calciatore. Si richiama l’attenzione delle Società alla corretta indicazione dei nominativi degli esercenti la potestà genitoriale nell’apposito spazio dedicato.

Inoltre, si dovrà aver cura di barrare correttamente la situazione riferita ai pregressi tesseramenti del calciatore (già tesserato o meno presso Federazioni estere), ed il documento dovrà riportare la firma del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale.

  • DICHIARAZIONE SOCIETÀ PURAMENTE / NON PURAMENTE DILETTANTISTICA

Il documento viene generato direttamente dal portale una volta compilata l’anagrafica del calciatore. Si richiama l’attenzione delle Società alla corretta indicazione del cognome e nome del Legale Rappresentante della Società, della data e luogo di emissione, del timbro della Società e della firma del Legale Rappresentante.

  • ATTO DI NASCITA DEL CALCIATORE

L’atto di nascita dovrà necessariamente riportare, oltre ai dati anagrafici del giocatore, anche il cognome e nome dei genitori biologici del calciatore.

  • DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DEL CALCIATORE E DEI GENITORI

Ai fini del tesseramento sono considerati documenti identificativi (fronte e retro) la carta d’identità ed il passaporto, sui quali devono essere ben leggibili i dati anagrafici dell’intestatario, la cittadinanza e la data di scadenza dello stesso.

  • CERTIFICATO ANAGRAFICO PLURIMO (RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA)

Si ricorda che il certificato anagrafico plurimo (contestuale residenza e stato di famiglia) dev’essere in corso di validità alla data di deposito della pratica di tesseramento (validità 6 mesi dalla data di emissione)

  • CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO CALCIATORE

Il certificato di residenza storico del calciatore è necessario al fine di verificare la residenza del giocatore nella regione sede della Società da almeno 6 mesi, così da soddisfare i requisiti indicati dall’Art. 40 comma 3 delle N.O.I.F.

  • PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CALCIATORE

Per i calciatori extracomunitari è necessario allegare anche la copia fronte e retro del permesso di soggiorno in corso di validità alla data di deposito della pratica di tesseramento.

Nel documento dovranno essere ben leggibili i dati relativi alle generalità dell’intestatario, alla cittadinanza e alla data di scadenza del documento.

In caso di documento scaduto sarà necessario allegare il kit completo della richiesta di rinnovo (copia dell’assicurata inviata al C.S.A., copia del bollettino di avvenuto pagamento della quota di rinnovo e lettera di convocazione della Questura con la relativa data di presentazione).

  • AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE ATTESTANTE LE MOTIVAZIONI DEL TRASFERIMENTO DELLA FAMIGLIA IN ITALIA

Autocertificazione in carta semplice rilasciata dal genitore del calciatore che riporti le motivazioni del trasferimento in Italia del proprio nucleo familiare.

Pertanto, non sarà più obbligatorio produrre la documentazione riferita all’attività lavorativa dei genitori per dimostrare il requisito relativo al motivo del trasferimento del nucleo familiare.

  • ALTRI DOCUMENTI A SUPPORTO DELL’ECCEZIONE INVOCATA

Per tutti i calciatori che non risiedono da almeno 6 mesi nella provincia in cui intendono tesserarsi o provincia confinante e che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo (16°) anno di età, sarà opportuno il rilascio della deroga da parte del Settore Giovanile e Scolastico (richiesta direttamente dalla Commissione Minori in sede di verifica della documentazione depositata).

Per l’ottenimento della suddetta deroga è necessario il certificato di iscrizione scolastica.

Tale documento, rilasciato direttamente dall’istituto scolastico, deve riportare le generalità dello studente e l’anno di riferimento dell’iscrizione e frequentazione.

A fronte di quanto sopra riportato si fornisce, di seguito, una breve sintesi delle novità apportate:

  • La dimostrazione del requisito sui motivi del trasferimento della famiglia potrà essere provata anche attraverso una semplice autocertificazione rilasciata dal genitore attestante i motivi del trasferimento in Italia. Pertanto, non sarà più obbligatorio produrre la documentazione relativa all’attività lavorativa dei genitori;
  • Relativamente al permesso di soggiorno, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha ritenuto che possa essere accettato il documento in corso di validità alla data di deposito dell’istanza del solo calciatore, nonché la documentazione relativa alle procedure di rinnovo in essere, se scaduto. Quindi, non risulta più necessario allegare il permesso di soggiorno dei genitori;
  • Viene eliminata la necessità di presentare il documento relativo alla conferma della potestà genitoriale sul minore da parte del genitore, purché sia presente uno dei due genitori biologici sul certificato anagrafico plurimo allegato al tesseramento;

Si sottolinea che la decorrenza del tesseramento degli atleti sarà sempre quella rilasciata dalla Commissione Minori a seguito dell’approvazione definitiva della relativa pratica.

Per ulteriori chiarimenti sarà possibile contattare l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale al seguente indirizzo mail: tesseramento.piemonte@lnd.it