Si ritiene utile evidenziare che, a differenza degli anni passati, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, tenendo conto della modifica agli Artt. 95, 100, 101, 103 e 103 bis delle N.O.I.F. (Comunicato Ufficiale n° 85 del C.R., 311 della L.N.D., e 58 della F.I.G.C.), ogni calciatore potrà trasferirsi a qualsiasi titolo – anche nel corso di un solo periodo consentito, ovvero nel corso dei due periodi – per un massimo di tre Società a Stagione, ma potrà essere impiegato in gare ufficiali per un massimo di due Società. Ciò significa che in una delle tre Società ove il calciatore è stato trasferito non potrà aver disputato gare ufficiali.
Successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell’inizio del secondo periodo, rispetto al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti esclusivamente a Società professionistiche.
Questo vincolo non riguarda i calciatori maggiorenni.
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)
b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).