Decreto Cura Italia: indennità per liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

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Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo, non soggetta ad imposizione fiscale, ad alcune categorie di lavoratori purché non siano titolari di pensione, che potrà essere chiesta a partire dal 1 aprile p.v. (si consiglia di monitorare costantemente il sito dell’INPS nei prossimi giorni per verificare eventuali variazioni di data rispetto a quanto attualmente pubblicato):

– liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla gestione separata dell’Inps;

 collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

Attenzione: per quanto attiene all’indennità di 600 euro che verrà riconosciuta ai possessori di contratti di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica, si informa che Sport e Salute Spa non ha attualmente pubblicato le relative procedure di richiesta di rimborso. Sarà cura di questo Comitato fornirne debita comunicazione a seguito dell’emissione del relativo Decreto attuativo.

PROCEDURA TELEMATICA DI RICHIESTA RIMBORSO

Le domande dovranno essere inoltrate con una procedura telematica semplificata sul sito dell’Inps.

Seguendo la procedura descritta al seguente link (clicca qui per scaricare il documento) coloro che non sono in possesso del Pin potranno opzionare nella schermata iniziale “Richiedi e gestisci Pin” ed ottenerlo immediatamente; si potrà fare domanda anche solo con la prima parte del Pin (quella che si può ottenere subito via web), senza dover attendere la seconda parte del Pin che arriverà successivamente per posta ordinaria

Specifiche inerenti i beneficiari

Professionisti (ma non ordinistici cioè iscritti ad un ordine professionale)
Per i professionisti è fondamentale capire a chi si versano i contributi previdenziali. L’indennità al momento è riservata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps (ma non ai professionisti iscritti a una Cassa di previdenza, come ad esempio un architetto iscritto a Inarcassa). Ferma restando la necessità dell’iscrizione alla gestione separata Inps, sono ammessi anche i professionisti che partecipano a studi associati oppure a società semplici (ad esempio, un’associazione professionale tra tecnici informatici).

Collaboratori e gestione separata
L’indennità spetta anche a chi ha in corso una collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto contrattuale, però, doveva già essere attivo alla data del 23 febbraio scorso. Il collaboratore – anche in questo caso – deve essere iscritto alla gestione separata Inps (senza altre forme di previdenza obbligatoria).

Soci lavoratori
Il socio di Srl o Snc che presta la sua opera nella società “dovrebbe” aver diritto all’indennità. È uno dei punti da chiarire da parte dell’Inps, ma la risposta pare positiva, perché viene fatta salva l’iscrizione alla gestione separata (il che fa pensare al socio di società, artigiano o commerciante, che percepisce un compenso come amministratore ed è obbligato all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps).