TESSERAMENTO – Ulteriore proroga dei termini e disposizioni in materia

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Si rende noto che la F.I.G.C., su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato il differimento dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti di calciatori e calciatrici nell’ambito delle Società dilettantistiche sino al 15 Aprile 2021.

Si allega, per completa informazione, il Comunicato Ufficiale n. 237 (clicca qui) della L.N.D. con sopra riportate tutte le modifiche introdotte.

Tramite apposito Comunicato Ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha inoltre dettato, vista la prosecuzione delle competizioni dilettantistiche di preminente interesse nazionale, alcune disposizione relative al tesseramento dei calciatori e delle calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie:

…omissis…

  1. c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno:
  • Svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui al comma 2 dell’articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;
  • Trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima e del calciatore/calciatrice.
  • In deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che non riprendono l’attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l’attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l’attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente punto 2.