Prorogati i termini di entrata in vigore del Decreto Legge sul lavoro e vincolo sportivo

1459

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni in materia di termini legislativi”, cd. Decreto Milleproroghe, il cui articolo 16 prevede proroga di termini in materia sportiva.
Il comma 1 dell’art. 16 stabilisce che al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 51, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2023”;
b) all’art. 52, comma 1, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2023”;
c) all’art. 52, comma 2-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “a decorrere dal 1° luglio 2023”.
Per effetto delle disposizioni recate dal comma 1 del D.L. in oggetto, le norme del D. Lgs. n. 36/2021, integrato e modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo, entreranno in vigore soltanto dal prossimo 1° luglio 2023.
Inoltre, a modifica dell’art. 52, comma 1, le norme previste dallo stesso comma 1 dell’art. 52 (Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 Legge 16 dicembre 1991, n. 398) che risultavano abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno abrogate a far tempo dal 1° luglio 2023.
Infine, è prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 l’abrogazione delle disposizioni recate dall’art. 67, primo comma, lett. m), del TUIR, che stabilisce che sono redditi diversi, tra l’altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di “co.co.co.” di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Il comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 198 in oggetto dispone in materia di vincolo sportivo, modificando il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, che, di conseguenza, è il seguente: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto”.
Il comma 3 dell’art. 16 del D.L. in oggetto prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del mandato del Presidente e degli Organi dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Il comma 4 dell’art. 16 del D.L. n. 198, stabilisce che la concessione alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali e comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
Infine, il comma 5 dello stesso art. 16 autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a movimenti finanziari.