LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI: 1-15 dicembre 2022

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Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all’interno dell’Area Società è predisposta la sezione, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli dei calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) “Dilettanti” e di “Settore Giovanile e Scolastico” nel periodo che intercorre tra giovedì 1° e giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19) ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F.

Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.

La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” riportante l’elenco dei propri atleti/e svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del documento.

Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

TRASFERIMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:

Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore o di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)

Le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:

da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)

Le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la calciatrice non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario). Se il calciatore o la calciatrice minore non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di residenza e stato di famiglia.

Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line.